E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneita' delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo, e' in facolta' della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa. La commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante. ((Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL)). I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 febbraio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1974 al 6 febbraio 1977. 14 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno tolto: dell'istituto aggiunto: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale tolto: e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati aggiunto: ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel tolto: C.N.E.L aggiunto: CNEL. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-11;252~art3 · fonte del testo