Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I contratti collettivi di lavoro debbono essere denunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, almeno tre mesi prima della loro scadenza.
tolto: Tale termine sostituisce di diritto quello di minore durata, eventualmente stabilito nei contratti collettivi vigenti che scadono quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-01-25;150~art1 · fonte del testo
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