Art. 528 — Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi

Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della. gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art528 · fonte del testo