Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice e' iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente. Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile. Le imatricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonche' dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art219 · fonte del testo