Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita. La vendita si fa per contanti, secondo le modalita' prescritte dai primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata e' immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari. Il processo verbale di vendita e' fatto registrare ed e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell'articolo 256 del codice; di esso e' dato avviso ai creditori ipotecari.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art485 · fonte del testo