Art. 681 c.nav. — Rinvio

[1]La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose gia' costituenti pertinenze separabili e' regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili.

[2]La distribuzione tanto delle somme depositate ai sensi dell'articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati e' regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art681 · fonte del testo