Art. 42 — Competenza per le concessioni
Articolo abrogato dal d.p.r. 24 aprile 1975, n. 988.
Abrogato dal 22 maggio 1976
Articolo abrogato dal d.p.r. 24 aprile 1975, n. 988.
Abrogato dal 22 maggio 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1954 al 22 maggio 1976. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacita' complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entita', sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a quindici anni approvato dal direttore marittimo. Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 1975, N. 988
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art42 · fonte del testo
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