Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:

  • a)le generalita' dell'iscritto;
  • b)il domicilio;
  • c)l'abilitazione professionale di cui e' in possesso;
  • d)i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
  • 1)i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
  • 2)le benemerenze civili e militari;
  • 3)il cambiamento di domicilio;
  • 4)le condanne riportate.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art275 · fonte del testo