Art. 160 — Congedi
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84.
Abrogato dal 24 dicembre 1996
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84.
Abrogato dal 24 dicembre 1996
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1994 al 24 dicembre 1996.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto: - (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995. - (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art160 · fonte del testo
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