Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del compenso nei seguenti casi:

  • a)quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sara' indicata nelle tariffe stesse;
  • b)quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in localita' diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresi' il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto. Nel caso di cui alla lettera b) al pilota e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981. 94 parole tolte, 22 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresi' la misura del compenso tolto: personale dovuto al pilota, in aggiunta a quello di pilotaggio previsto dalle tariffe stesse, nei seguenti casi:

a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazioneaggiunto: , la cui durata sara' indicata nelle tariffe stesse;

b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in localita' diversa tolto: dal porto in cui ha sede la corporazione;

tolto: c) quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo oppure non arrivi affatto aggiunto: da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si … successivo qualora debba sbarcare in altro porto. Nel caso di cui alla lettera b)tolto: , al pilota e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede tolto: nella misura corrispondente al prezzo del biglietto di prima classe per i piloti appartenenti alle corporazioni di prima categoria, e di seconda classe per gli altri piloti. Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza della nave, e' dovuto il compenso personale previsto dalla, tariffa locale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art133 · fonte del testo