1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice, ((...)) deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)fabbrica e tipo;
  • b)sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
  • c)numero di telaio;
  • d)tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
  • e)data di rilascio. 2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso. ((3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.))

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 53 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice, tolto: deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti, e deveaggiunto: ... deve contenere le seguenti indicazioni:

… alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso. 3. tolto: I aggiunto: Se i certificati di origine tolto: emessi fino ad esaurimento delle scorte gia' esistenti, o comunque rilasciati in un paese estero, possono anche essere difformi dal modello approvato di cui al comma 1 e possono anche essere incompleti aggiunto: sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolotolto: . Questi ultimi, tuttavia, devono essere forniti con separataaggiunto: , questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art235 · fonte del testo