Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'Arma dei carabinieri Reali possono essere addetti, per l'attuale periodo di guerra, in piu' della forza organica e in numero non superiore ai 5000, militari di truppa, in servizio o in congedo, di altre armi del Regio esercito, che ne facciano domanda, che possiedano i requisiti fisici e morali richiesti per il reclutamento dei carabinieri effettivi e che si vincolino a rimanere in servizio nell'arma dei carabinieri Reali fino alla cessazione dello stato di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-07-25;911~art1 · fonte del testo
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