Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito. Fino a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei corsi ai osservano le modalita' prescritte dalle disposizioni in vigore. Sono abrogati il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o, comunque, con essa incompatibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art40 · fonte del testo
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