Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestono il grado di sottotenente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo previsto dall'articolo 13. Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo di cui allo stesso articolo 13. Ai tenenti di cui ai commi precedenti e' fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art35 · fonte del testo
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