Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2002 al 9 ottobre 2010. 470 parole tolte, 5 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto e' disposto per i servizi tecnici, sono tratti:
tolto: 1) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:
tolto: a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica;
tolto: b) dai giovani, anche se gia' alle armi, in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale;
tolto: c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera b):
tolto: 2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito;
tolto: 3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonche' dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso;
tolto: 4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma, o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito;
tolto: 5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facolta' di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi;
tolto: 6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 8 MAGGIO 2001 aggiunto: 15 MARZO 2010, N.tolto: 215. I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualita' di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualita', sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia 6 computato nell'anzianita' di grado. I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualita', sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia e' computato nell'anzianita' di grado. Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art3 · fonte del testo
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