Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010. 268 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di:
tolto: a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici;
tolto: b) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, puo' essere indetto concorso per una o piu' categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti;
tolto: c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;
tolto: d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari. Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1979, N. 674. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art13 · fonte del testo
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