Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 179.
Abrogato dal 21 luglio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 maggio 2004, n. 179.
Abrogato dal 21 luglio 2004
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5 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1998 al 21 luglio 2004. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
tolto: a) la denominazione 'miele', per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo', il 'miele con pezzi di favo', il 'miele per pasticceria', il 'miele per l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come tali;
tolto: b) la quantita' netta o nominale;
tolto: c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea;
tolto: d) la dicitura di identificazione del lotto. La denominazione di vendita puo' essere completata da:
tolto: a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico- chimiche e microscopiche;
tolto: b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
tolto: c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-10-12;753~art6 · fonte del testo
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