Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 51.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 51.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004. 37 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'articolo 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuccheri canditi, zuccheri in pani, ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 51
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-03-31;139~art8 · fonte del testo
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