[1]Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sara' mai permessa la coltura agraria.

[2]Ogni pascolo sara' rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto eta' ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

[3]Cessata la necessita', del divieto, sara' gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

[4]Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste.

[5]Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estendibile fino a L. 50, e in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene cui potessero andar soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

[6]Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di 12 mesi, due o piu' contravvenzioni agli obblighi predetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, puo' autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennita', ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art12 · fonte del testo