[1]Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinato e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguito o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.

[2]I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7 lettera b del testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195, ed il riparto della relativa spesa continuera' ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art1 · fonte del testo