Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il comune di Milano, per la provvista dei fondi corrispondenti alla quota di spesa ricadente a suo carico e a carico degli altri Comuni e delle provincie interessate, e' autorizzato, oltre i limiti fissati dalle leggi in vigore, ad emettere obbligazioni od a contrarre altri prestiti con Istituti di credito in Italia od all'estero, ammortizzabili entro 50 anni dall'inizio dei lavori, ed a fare cessione delle delegazioni di cui all'art. 12.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-04-07;599~art3 · fonte del testo
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