Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Se in seguito a tale perizia dovesse procedersi a giudizio, l'autorita' giudiziaria che non trovasse nella relazione del perito elementi sufficienti per la decisione della causa, potra' di ufficio, o su richiesta di una delle parti invitare il perito o a completare la perizia o a dare anche oralmente all'udienza schiarimenti ulteriori, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi da uno o piu' periti nominati d'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;694~art7 · fonte del testo