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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nei casi previsti dagli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e dagli articoli 325, 326 e 328 del testo unico 2 luglio 1908, n. 269, della legge comunale e provinciale, si cumulano i servizi di cui all'art. 34, modificato col precedente art. 1, con quelli resi alla dipendenza dello Stato.

tolto: La pensione o l'indennita' viene in tali casi liquidata dallo Stato con le norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed in base al servizio complessivo, e la quota da addebitarsi alla Cassa di previdenza e' determinata ai sensi dell'art. 34 sopra citato, come se i servizi resi allo Stato fossero stati prestati presso enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

tolto: Il pagamento dell'intera pensione o della indennita' sara' sempre fatta dallo Stato il quale si rivarra', per la quota a carico della Cassa, con le norme da stabilirsi nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-12-20;1382~art6 · fonte del testo