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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009. 309 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione alla Cassa e al pagamento dei contributi, questa verra' risoluta nel modo seguente:

tolto: a) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra Comuni o fra aziende speciali della stessa Provincia o fra detti enti fra loro o con l'Amministrazione provinciale, oppure fra le singole amministrazioni ed i rispettivi impiegati:

tolto: b) con decisione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, quando la controversia sia fra Istituzioni di beneficenza della stessa Provincia, o fra le Istituzioni stesse e i rispettivi impiegati.

tolto: Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;

tolto: c) con decisione del Ministero anzidetto, sentiti la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di beneficenza e assistenza pubblica, a seconda dei casi, quando la controversia sia fra enti di diverse Provincie, o fra Istituti di beneficenza e gli altri enti inscritti alla Cassa anche della stessa Provincia, e nei casi di ricorso tanto degli enti quanto degli impiegati contro i risultati degli elenchi dei contributi.

tolto: Il termine utile per la presentazione dei ricorsi e' fissato in giorni trenta a datare, per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco e' ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione da cui dipendono.

tolto: Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato, o al Re in via straordinaria.

tolto: Le controversie relative sia all'istituzione dei posti d'impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorita', che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma e' pero' fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risultassero pagati in meno o in piu', secondo la risoluzione della vertenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-12-20;1382~art11 · fonte del testo