Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacita' lavorativa per un infortunio sul lavoro o per un malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Stati contraenti, si tiene conto degli infortuni sul lavoro nonche' delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali e' applicabile la legislazione dell'altro Stato contraente nello stesso modo in cui si tiene conto dei precedenti infortuni o delle precedenti malattie professionali secondo la legislazione del primo Stato contraente. Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacita' lavorativa rimane al disotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale e' tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per l'infortunio o per la malattia professionale lo prevede.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art13 · fonte del testo