Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo, ed ogni adesione, nonche' qualsiasi notifica e' qualsiasi preavviso da lui ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-art10 · fonte del testo