[1]ARTICOLO X. (Notifica da parte del Governo depositario).

[2]Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutte le parti firmatarie e aderenti qualsiasi firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo e qualsiasi adesione al suddetto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-artx · fonte del testo