Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 171 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: L'estinzione dei debiti ipotecari gravanti sui fabbricati, destinati ad uso di albergo, qualora non intervengano apposite convenzioni, sara' regolata dalle seguenti norme:

tolto: 1° per i mutui a scadenza fissa, che ricada entro il 1942, e' accordata una proroga di tre anni, alle condizioni del contratto originario del mutuo;

tolto: 2° per i crediti ammortizzabili a rate periodiche annuali o inferiori all'anno, saranno capitalizzate, all'interesse annuo del 5 per cento, tre annate di quote di ammortamento, da estinguere mediante prolungamento della durata del mutuo, ovvero con aumento dell'ammontare delle rate di ammortamento, a scelta del mutuatario.

tolto: Il termine per l'estinzione del mutuo non potra' avere durata maggiore di 50 anni;

tolto: 3° per gli altri mutui a rimborso graduale e' consentita la proroga dell'importo delle rate scadenti entro il 1942.

tolto: Le rate prorogate saranno capitalizzate all'interesse annuo del 5 per cento ed estinte mediante protrazione della durata del mutuo, ovvero elevando l'ammontare delle rate successive al 1942.

tolto: Per tutti i mutui resta fermo l'obbligo del pagamento degli interessi alle scadenze originarie e degli accessori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1452~art3 · fonte del testo