Alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge possono accedere le imprese esercenti attivita' di autotrasporto che risultano iscritte in via definitiva nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, titolari da almeno due anni di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi e che non sono in grado di offrire idonee garanzie oltre quelle iscrivibili sui beni acquistati con i finanziamenti garantiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Per ciascun operatore l'esposizione complessiva del Fondo non puo' superare l'importo di lire 200 milioni. L'articolo 10 della legge 27 novembre 1980, n. 815, e successive modificazioni, e' abrogato.

Testo vigente dal 18 agosto 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;467~art3 · fonte del testo