Art. 28 — Termine per l'intervento

L'articolo 268 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 268. - (Termine per l'intervento). - L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art28 · fonte del testo