Art. 7 — Costituzione delle parti
Nel testo del primo comma dell'art. 165 del codice di procedura civile tra le parole "al convenuto" e quella, "deve" sono inserite le parole "ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 163-bis". Il testo dell'art. 166 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 63-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione". Nel testo del primo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile sono soppresse le parole "tutte" e quelle "e le eventuali domande riconvenzionali". Il testo del primo comma dell'art. 168 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi nel ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato". Il testo dell'art. 171 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se una delle parti si e' costituita non oltre il termine stabilito dall'art. 166, l'altra puo' costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore. "La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".
Testo vigente dal 20 maggio 1948
