Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito. Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-06-26;808~art2 · fonte del testo
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