Art. 13
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I senzatetto assegnatari degli alloggi di cui all'articolo precedente hanno diritto di ottenerne il riscatto, secondo le disposizioni vigenti, sia da parte della Gestione I.N.A. Casa sia da parte del Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni dei lavoratori agricoli, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari cessionari ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente. Qualora gli assegnatari di cui al precedente comma siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'articolo 3, possono chiedere l'applicazione della procedura prevista dal successivo articolo 14, relativamente all'alloggio assegnato, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art13 · fonte del testo
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