Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1907 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Sulla annualita' che l'Istituto delle case popolari ricevera' dal comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 della convenzione annessa alla presente legge, l'Istituto stesso potra' fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti, colle Casse di risparmio libere e con altri Istituti, per conseguire l'anticipazione della somma complessiva, da darsi dal Comune.

tolto: La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto il saggio di maggior favore, consentito dalle leggi e dai regolamenti.

tolto: In caso di liquidazione o di cessazione dell'Istituto delle case popolari, il Comune avra' facolta' di rivendicare la proprieta' degli stabili costruiti con i mezzi da esso forniti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art13 · fonte del testo