((Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.)) In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e' tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

Testo vigente dal 12 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1977 al 12 luglio 1978. 8 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anniaggiunto: , o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui tolto: al successivo articolo 29 aggiunto: ai successivi articoli 29 e 29-bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di tolto: lire centomila aggiunto: L. 100.000 mensili per la durata di tolto: un anno aggiunto: ventiquattro mesi. In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art21 · fonte del testo