Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

  • a)presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;
  • b)presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta. Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti. Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscosse presso l'Istituto di emissione; quelle di cui al punto b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329~art12 · fonte del testo