Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della, presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1. Le cambiali cosi' garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione o dell'atto costitutivo di privilegio. Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione. Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329~art10 · fonte del testo