Articolo abrogato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57.
Abrogato dal 4 aprile 2001
Articolo abrogato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57.
Abrogato dal 4 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1985 al 4 aprile 2001. 109 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non puo' essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni. Il conferimento di cui al comma precedente puo' essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvedera' a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi ceduteaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art15 · fonte del testo
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