Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1928 al 22 dicembre 2008. 134 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I Comuni proprietari di teatri, nei quali esistano palchi, loggie, barcaccie e simili di proprieta' privata o comunque in uso di privati, sono autorizzati ad applicare ai palchisti; in favore delle imprese, un contributo per ogni spettacolo, sia che detti palchi, loggie, barcaccie e simili vengano o no occupati dal proprietario o utente, ovvero siano noleggiati o restino vuoti.

tolto: Il contributo e' commisurato al settantacinque per cento dei prezzi fissati dall'impresa pei palchi destinati alla vendita, a norma del secondo e terzo comma dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; ed e' soggetto al diritto erariale, ai sensi degli articoli 1 e 12 di detto decreto.

tolto: I palchisti possono esimersi dal pagamento dell'anzidetto contributo mediante cessione dell'uso del palco, loggia, barcaccia e simili all'impresa per la durata del corso degli spettacoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1587~art1 · fonte del testo