Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1910 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il ministro del tesoro potra' valersi del nuovo titolo redimibile 3 per cento, creato con la presente legge, per provvedere ai pagamenti considerati dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, e dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372.
tolto: Lo stesso ministro e' autorizzato a valersi eventualmente del nuovo titolo anche per le operazioni considerate dagli articoli 4 e 5 della predetta legga a parita' di rendita netta col titolo 3.50 per cento netto redimibile, al quale si riferiscono i due citati articoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;228~art3 · fonte del testo
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