Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1928 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree il Ministro per i lavori pubblici puo' dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie.
tolto: Nessuna deroga puo' tuttavia essere consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96 lettere e) ed f) del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, nei tratti arginati dei corsi d'acqua.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-03-01;381~art1 · fonte del testo
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