Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei procedimenti in corso a carico di coloro che, avendo partecipato alle operazioni militari nella Spagna nazionale rimpatriano nel Regno, qualora sia pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni, o a pena pecuniaria ovvero sia pronunziato decreto penale di condanna, il giudice, anche nei casi non consentiti da leggi speciali, ordina che la esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque, se la condanna e' per delitto, e di due anni, se la condanna e' per contravvenzione, fermo il disposto degli articoli 166, 167 e 168 del codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-22;736~art1 · fonte del testo
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