Ai mutilati ed invalidi civili occupanti a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando l'ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell'articolo 5 accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacita' lavorati va o aggravamenti di invalidita' tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti. L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto puo' essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, ((sentito il parere della Commissione sanitaria regionale competente per territorio)).

Testo vigente dal 3 settembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1966

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1962 al 3 settembre 1966. 7 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… la previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione tolto: centrale di cui all'articolo 5, comma quinto aggiunto: sanitaria regionale competente per territorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539~art7 · fonte del testo