Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio, limitatamente all'esercizio industriale, le Societa', i Consorzi e i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali di cui all'art. 88 e usassero della forza motrice prodotta dalle suddette derivazioni per l'esercizio di nuovi opifici industriali.
tolto: Tale esenzione non competera' a quegli opifici esistenti che trasformassero i loro motori, usando dell'accennata nuova forza motrice.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art89 · fonte del testo
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