Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 320 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: In ciascuna delle tre provincie delle Calabrie e' istituita una cattedra ambulante di agricoltura da specializzarsi a seconda dei bisogni locali, e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

tolto: Ogni cattedra sara' costituita da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti.

tolto: In ogni circondario sara' costituito, ove non esiste, un podere dimostrativo, di superficie non minore di 10 ettari, nel quale si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento e prove colturali, con indirizzo economico su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

tolto: Nei poderi dimostrativi meglio adatti saranno impiantati vivai di viti americane.

tolto: I poderi dimostrativi saranno diretti da un assistente o sorvegliante della cattedra ambulante.

tolto: Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto ovvero che i fabbricati ivi esistenti non sieno suscettibili di utile trasformazione.

tolto: I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli appartenenti al demanio dello Stato o delle amministrazioni locali, il Governo potra' acquistarli, oppure espropriarli, per ragione di pubblica utilita', valendosi delle disposizioni dell'art. 27 della legge 27 agosto 1897, n. 382.

tolto: In ogni provincia vi saranno stazioni di monta e uno o piu' depositi di macchine e di attrezzi rurali.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: La prima costituzione di tali stazioni e depositi sara' fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sara' a carico della Cassa provinciale di credito agrario.

tolto: Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi stessi e delle istituzioni annessevi.

tolto: Le piante e i semi prodotti nei poderi dimostrativi saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art62 · fonte del testo