Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 158 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Il patrimonio iniziale di ciascuna sede sara' impiegato principalmente in prestiti in danaro agli agricoltori per i seguenti oggetti:

tolto: 1° per la raccolta;

tolto: 2° per la coltivazione;

tolto: 3° per le sementi;

tolto: 4° per i concimi;

tolto: 5° per le materie anticrittogamiche, insetticide e simili;

tolto: 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

tolto: I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere accordati a ciascun richiedente in somma superiore aL. 1000, ne' avere durata maggiore di un anno.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di 2 anni; i secondi a L. 3000, per la durata di 3 anni.

tolto: L'interesse sui prestiti non potra' essere superiore al 5 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art53 · fonte del testo