Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Col previo parere di una Commissione da nominarsi per decreto Reale, il Governo del Re, per ragioni di sicurezza e d'igiene, puo' ordinare e fare eseguire, a sue spese, la demolizione dei fabbricati situati in luoghi riconosciuti permanentemente pericolosi, e determinare, sentiti il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la detta Commissione, le nuove localita', ove saranno ricostruiti i centri abitati.
tolto: Quando i fabbricati siano ricostruiti a spese dello Stato giusta l'art. 7, passano in proprieta' di esso i materiali e le aree dei fabbricati demoliti.
tolto: Sono applicabili anche in questi casi le disposizioni precedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art29 · fonte del testo
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