Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il credito a favore della pesca marittima e di quella nelle acque interne, delle industrie degli allevamenti ittici, della conservazione e lavorazione dei prodotti della pesca, delle industrie e delle attivita' commerciali connesse con l'esercizio della pesca, delle cooperative dei pescatori ed in genere delle iniziative a vantaggio dei pescatori, si distingue in credito di impianto e di miglioramento ed in credito di esercizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art1 · fonte del testo
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