Art. 6 — Proroghe concernenti trasporti eccezionali
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
Testo vigente dal 2 marzo 1997
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1996 al 2 marzo 1997. 157 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Le autorizzazioni periodiche gia' rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 30 giugno 1997. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonche' dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1 luglio 1997. Fino a tale termine, qualora ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione e' sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, puo' autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalita'.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;670~art6 · fonte del testo
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