L'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e' sostituito dal seguente "Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne' il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, ne' quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4".

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art35 · fonte del testo